PRINCIPI GENERALI
1 - La deontologia
dei consulenti del lavoro è l'insieme dei principi e delle regole
etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto iscritto
nell’Albo professionale dei consulenti del lavoro, deve osservare
nell’esercizio della professione, in forma sia autonoma che dipendente,
per dare la migliore risposta alle aspettative della società verso la
professione medesima e a garanzia della fede pubblica.
Le presenti
norme di deontologia professionale si applicano a tutti i consulenti del
lavoro nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti
dei terzi.
Nell'esercizio di attività professionale all'estero,
consentita dalle disposizioni in vigore, il consulente del lavoro
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in
cui opera.
Il cittadino comunitario o straniero, nell'esercizio
dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita,
è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente
testo.
Le stesse norme si applicano, in quanto compatibili, ai praticanti.
2 - Le norme incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione di consulente del lavoro, costituisce abuso o mancanza ed è punibile ai sensi di quanto previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3 - In caso di
volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti
nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari applicano, nel
rispetto delle norme procedurali contenute nell’apposito Regolamento,
sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze
soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche
omissivi.
La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di
esercizio della professione in forma associata o societaria, è
disciplinarmente responsabile soltanto il consulente del lavoro cui si
riferiscono i fatti specifici commessi.
VALORI PROFESSIONALI
4 - Compito del consulente del lavoro è
svolgere con probità e diligenza l'assistenza e le prestazioni previste
dalla legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale,
tributaria e quant’altro previsto dalla legge istitutiva nonché le altre
attività previste o consentite dalla legge e le relative attività di
consulenza.
5 - Costituisce obiettivo
primario della professione di consulente del lavoro, al fine di
assicurare alla collettività la migliore disciplina delle relazioni di
lavoro e delle attività connesse o comunque consentite al consulente del
lavoro, il costante rapporto, attraverso gli Enti esponenziali di
Categoria, con gli organi legislativi ed esecutivi onde rappresentare le
necessità del mondo del lavoro e delle assicurazioni sociali.
NORME GENERALI
6 - Nell'esercizio dell'attività
professionale il consulente del lavoro ha il dovere di conservare la
propria indipendenza, nonché di operare in modo che l’attività
professionale svolta, in forma autonoma o dipendente, sia singolarmente
sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, sia
libera da condizionamenti o da interferenze di soggetti pubblici o
privati.
7 - Al consulente del lavoro
si richiedono probità, decoro e una regola di vita, anche al di fuori
dell’attività professionale, tale da non arrecare discredito al
prestigio della categoria professionale.
Il consulente del lavoro cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale è sottoposto a procedimento disciplinare, salva e ferma restando
l’autonoma valutazione sul fatto commesso.
8 - Il consulente del lavoro deve svolgere i propri incarichi professionali con lealtà, correttezza e fedeltà.
Costituisce grave infrazione disciplinare compiere consapevolmente atti contrari al legittimo interesse del cliente.
9 - Il consulente del lavoro
deve adempiere i propri doveri professionali con la diligenza richiesta
dalla natura dell’attività prestata.
10 - E' dovere e, sotto altro
aspetto, diritto del consulente del lavoro mantenere il segreto
sull'attività prestata e su tutte le informazioni ricevute o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico professionale anche dopo
la sua cessazione.
Il consulente del lavoro è
tenuto, altresì, a controllare che il dovere di riservatezza sia
rispettato dai propri dipendenti e collaboratori.
11 – E’ dovere morale del
consulente del lavoro curare la propria preparazione professionale ed
aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che
formano la base cognitiva della professione con particolare riferimento
ai settori nei quali svolge l’attività.
A tal fine collabora e partecipa
ai corsi di qualificazione e aggiornamento promossi dall'Ordine o dalle
Associazioni professionali per assicurare un esercizio tecnicamente
adeguato della professione nell'ambito nazionale, nei Paesi dell’Unione
Europea ed in quelli extracomunitari.
12 - Il consulente del lavoro
non deve accettare o proseguire in incarichi quando sia consapevole di
non potervi adempiere adeguatamente.
13 - Al consulente del lavoro
è consentita l’attuazione di qualsiasi forma di pubblicità
esclusivamente rivolta alla corretta informazione al pubblico del titolo
professionale e dell’eventuale specializzazione, nonché dell’ubicazione
dello studio.
L'informazione può essere data
attraverso i diversi mezzi di comunicazione comprese le reti telematiche
anche a diffusione internazionale.
E’ comunque vietato accettare o
favorire forme di pubblicità da parte di associazioni, enti,
organizzazioni, aziende, sindacati o altri soggetti.
Il Consiglio Nazionale può, con
propria deliberazione, dettare ulteriori disposizioni in materia, anche
in relazione alla evoluzione dei mezzi di comunicazione.
14 – L’esercizio
dell'attività professionale deve avvenire con l’espressa indicazione del
titolo professionale di consulente del lavoro.
Costituiscono illecito
disciplinare l'uso di un titolo di studio o professionale non posseduto e
lo svolgimento dell’attività durante il periodo di sospensione.
15 - Il consulente del lavoro
deve collaborare fattivamente con il Consiglio Provinciale dell’Ordine
provvedendo a segnalare allo stesso ogni caso di abusivismo di cui venga
a conoscenza.
16 - Il consulente del lavoro
che ricopre, o ha ricoperto, funzioni pubbliche, sindacali o
istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per
procurarsi clientela a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né
proporsi in veste professionalmente diversa da quella dei colleghi.
17 - Il consulente del lavoro
è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi
dovuti agli Organi professionali e all'Ente previdenziale.
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
18 - Il consulente del lavoro deve adoprarsi affinché l’incarico gli sia conferito per iscritto.
19 - Il rapporto con il cliente ha natura fiduciaria.
Il consulente del lavoro deve
astenersi dall’accettare incarichi che possano determinare conflitto di
interessi con altro assistito.
Il consulente del lavoro deve
illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali consigliandolo sulle
decisioni da prendere. E’ tenuto, altresì, ad informarlo sullo
svolgimento dell’incarico quando sia opportuno o quando il cliente lo
richieda. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti all’incarico quando
derivi da errore non scusabile o da rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita nonché la mancata stipula di una
adeguata polizza di responsabilità professionale nell’ipotesi che il
consulente del lavoro sia convenuto dal cliente per danni.
20 - Il consulente del lavoro
deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dal proprio cliente o per
conto del medesimo e ha l'obbligo di sollecita rendicontazione a
prescindere da apposita richiesta in tal senso.
21 - Il consulente del lavoro
non deve proseguire l'incarico qualora i comportamenti e le richieste
del cliente, o altri gravi motivi, ne compromettano il corretto e
dignitoso svolgimento.
Quando il consulente del lavoro
rinuncia all’incarico dovrà dare adeguato preavviso, tranne l’ipotesi di
giusta causa, informando il cliente degli atti che devono essere
adottati in via d’urgenza.
All’atto della cessazione del
rapporto professionale il consulente del lavoro deve restituire senza
ritardo la documentazione ricevuta dal cliente o comunque formata o
acquisita nello svolgimento dell’incarico.
E’ fatto divieto, in ogni caso,
di ritenzione di cose e documenti se non per il tempo strettamente
necessario alla tutela dei propri diritti.
22 - Al momento del
conferimento dell’incarico, o comunque appena possibile, il consulente
del lavoro informa il cliente del compenso richiesto. E’ possibile
pattuire, purché per iscritto, compensi forfettari per prestazioni
reiterate o continuative. In ogni caso il compenso, in relazione alle
misure minime e massime previste dalla tariffa professionale, non può
essere manifestamente sproporzionato in relazione all’attività prestata,
al risultato conseguito tale da ledere il prestigio, il decoro e la
dignità della professione e l’interesse del cliente ad una prestazione
professionalmente adeguata ed equamente retribuita.
Prima di agire per vie
giudiziarie nei confronti del cliente per ottenere il pagamento del
compenso professionale il consulente del lavoro deve rinunciare
all’incarico.
Nel caso in cui il consulente del
lavoro assista una parte in sede di contenzioso, il compenso può essere
richiesto alla controparte solo se frutto di preventivo accordo tra le
parti medesime e nei casi previsti dalla legge.
RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI CATEGORIA E CON I COLLEGHI
23 - Il comportamento del consulente del lavoro nei confronti dei colleghi s'ispira al principio della solidarietà, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione tra di essi, il livello della professione ed esaltare l’utilità sociale e la rilevanza costituzionale delle attività specifiche della categoria.
24 - Il consulente del lavoro collabora attivamente con gli Organismi istituzionali di categoria per il perseguimento dei fini istituzionali, ne segue le direttive, fornisce le informazioni e le notizie in ordine a fatti che ne possano richiedere l’intervento e partecipa attivamente agli incontri degli iscritti all'Ordine.
25 - Il consulente del lavoro intrattiene con i colleghi rapporti professionali, diretti o indiretti, in posizione di pari dignità, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione ed evita, altresì, di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali e contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all'elevazione dell'immagine della professione.
26 – Nel caso di
assistenza in contenzioso il consulente del lavoro è tenuto a rispondere
con sollecitudine alle richieste di informativa del collega che assiste
la controparte.
Egli non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro consulente.
Soltanto in casi
particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe
in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può
essere indirizzata direttamente alla controparte; in tal caso copia deve
essere inviata per conoscenza al collega di controparte.
Costituisce illecito disciplinare
il comportamento del consulente del lavoro che accetti di ricevere la
controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Il consulente del lavoro non deve
consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma
può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i
medesimi criteri di riservatezza.
27 - Il
consulente del lavoro deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti
negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare
sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
Il consulente del lavoro prima di
accettare incarichi professionali da clienti già assistiti da un
collega, dovrà informarlo della richiesta ricevuta.
L’acquisizione di clientela
tramite metodi sleali, millanterie o riduzione dei compensi in
difformità a quanto previsto dal precedente art.22 costituisce illecito
disciplinare.
I consulenti del lavoro che
curino adempimenti, anche se in materie diverse, per uno stesso cliente,
dovranno collaborare in modo tale da non indurre a confronti sul piano
della qualità e della tempestività delle prestazioni al fine di
sostituirsi al collega.
28 - I consulenti del lavoro devono evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con colleghi. Nell'eventualità della insorgenza di queste, ne cerca la possibile composizione amichevole anche ricorrendo agli organi istituzionali.
29 - In caso di decesso o di sospensione disciplinare di un collega, il consulente del lavoro chiamato temporaneamente a proseguirne le funzioni, comunicata la propria accettazione al Consiglio Provinciale, offre per tutto il tempo necessario la massima disponibilità e collaborazione alla definizione delle pratiche dello studio. Analoga disponibilità deve essere manifestata nei confronti del collega in contingente grave e accertata difficoltà a svolgere la propria attività professionale.
30 - Il consulente del lavoro svolge con imparzialità eventuali incarichi arbitrali. Non può assumere le funzioni di presidente del collegio arbitrale quando abbia con una delle parti altro rapporto professionale. Se nominato presidente deve informare le parti di eventuali rapporti professionali con altri componenti del collegio arbitrale e deve rinunciare all’incarico quando tale circostanza ne possa compromettere anche sul piano dell’immagine l’imparzialità.
31 - Il consulente del lavoro favorisce l'inserimento, negli studi professionali, dei praticanti che lo richiedano.
Il consulente del lavoro deve
fornire ai praticanti di studio un insegnamento adeguato, curandone
direttamente la preparazione e favorendone l'inserimento in un futuro
ruolo professionale.
RAPPORTI CON ISTITUTI, ENTI, ORGANIZZAZIONI
32 - Nei rapporti con i rappresentanti della
pubblica amministrazione, degli enti e di tutti gli organismi o organi
con cui viene a contatto per motivi professionali, il consulente del
lavoro deve comportarsi con dignità e chiarezza, nel rispetto delle
reciproche funzioni ed attribuzioni.
Egli non deve in nessun caso assumere o subire atteggiamenti che siano lesivi del proprio decoro.
Verificandosi tali situazioni è tenuto a riferire al Consiglio Provinciale per le conseguenziali iniziative.
33 - Il consulente del
lavoro, che si trovi in rapporto di parentela, di amicizia o di
familiarità con le persone di cui al precedente art.32 in nessun caso
può avvalersi di tale situazione al fine di trarre vantaggi. La
violazione costituisce grave compromissione della dignità professionale.
34 - Il consulente del lavoro
che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad
elezioni ad Organi rappresentativi della categoria deve comportarsi con
correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla
dignità delle funzioni e dei rispettivi ruoli.
Il consulente del lavoro chiamato
a far parte di tali organi rappresentativi deve adempiere l'incarico
con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività
professionale.
35 - Il consulente del lavoro
nei confronti dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei
datori di lavoro è tenuto, compatibilmente con il proprio mandato
professionale, ad un rapporto ispirato alla corretta applicazione delle
norme contrattuali e legislative ed alla risoluzione, anche in sede
conciliativa, delle controversie.
RAPPORTI CON GLI ISCRITTI AD ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
36 - Il consulente del lavoro agisce con la
massima disponibilità e reciprocità d'intenti nei rapporti con gli
iscritti ad altri Ordini professionali, onde contribuire con il proprio
apporto di cultura ed esperienza al raggiungimento dell'interesse comune
nell'ambito dei valori professionali che gli sono propri. Opera altresì
per la tutela delle proprie competenze professionali ed il rispetto di
quelle riservate agli altri Ordini professionali, per salvaguardare i
legittimi interessi dei clienti.
37 - Nei rapporti con gli
iscritti ad altri Ordini professionali il consulente del lavoro osserva,
in quanto compatibili sul piano della reciprocità, le norme del
presente Codice.
38 - Il consulente del lavoro
favorisce ogni forma di collaborazione con gli iscritti ad altri Ordini
professionali nella realizzazione di tutte le attività volte
all'aggiornamento professionale ed alla repressione del fenomeno
dell'abusivismo.
39 - Il consulente del lavoro
aderisce, unitamente ai professionisti di altre categorie, alle
iniziative necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali comuni.
Persegue l'affermazione e lo sviluppo delle libere professioni onde
favorire, nella valorizzazione e nel rispetto delle specifiche
competenze, una sempre maggiore efficienza, anche a livello comunitario,
nell’attività di consulenza ed assistenza.
NORME FINALI
40 - Le specifiche previsioni del presente
Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione e non
impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di altri
comportamenti in contrasto con i principi generali esposti o comunque
lesivi del prestigio e del decoro della professione.